Corte Costituzionale: i detenuti in 41bis possono cuocere cibi

La Consulta: “Cuocere cibi al 41 bis non è un’esibizione di potere”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 13 ottobre 2018

Accolta la questione di legittimità sollevata dal Magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi. grazie a questa sentenza della Corte Costituzionale il carcere duro non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva, presente anche nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap.

La Consulta si pronuncia sul 41 bis e dichiara anticostituzionale le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. È con la sentenza di ieri della Corte costituzionale presieduta da Giorgio Lattanzi, redattore il giudice Nicolò Zanon, che viene accolta la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis sollevata dal magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi.

Con l’ordinanza del 9 maggio 2017, il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale in materia di 41 bis relativa, nello specifico, al divieto imposto dall’Amministrazione penitenziaria di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare) “. Era stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41bis, comma 2quater lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui “impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi”.

Il reclamo recepito dal magistrato Gianfilippi, in sintesi, proveniva da un detenuto sottoposto al regime duro con il quale l’interessato per motivi di salute aveva bisogno di una dieta differenziata – si doleva dei divieti, impostigli dall’amministrazione penitenziaria, di acquistare cibi che richiedono cottura, nonché di cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi), a pena della sottoposizione, in caso di violazione, a una sanzione disciplinare.

La Consulta ha recepito la questione sollevata e ha richiamato diversi articoli della Costituzione, smontando – di fatto – le obiezioni circa la presunta esibizione di potere e carisma dei detenuti se avessero la possibilità di cuocere il cibo.

Quest’ultimo punto viene decostruito dalla Consulta sottolineando, innanzitutto, lo scopo del 41 bis che prevede limitazioni per esigenze di sicurezza e per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di riferimento. Alla luce di questo, la Consulta spiega che una simile finalità, tuttavia, appare al rimettente “inidonea a giustificare effettivamente il divieto imposto”, sia perché il divieto sarebbe del tutto incongruo rispetto alla finalità descritta, sia perché l’ordinamento penitenziario prevedrebbe altri strumenti – quali le limitazioni, valevoli per la generalità della popolazione detenuta, alla quantità e alla qualità di cibi ricevibili o acquistabili dall’esterno (siano essi da consumarsi crudi o da cucinarsi) – volti ad evitare efficacemente l’affermarsi di situazioni come quelle temute.

Altro aspetto che viene sollevato è il divieto che va in contrasto con gli articoli 3 e 27 Costituzione. Per i giudici della Consulta si tratta di un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, “dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva”.

Il motivo? La cottura dei cibi rappresenta una ritualità, a cui si era abituati prima del carcere, e costituirebbe “una modalità, umile e dignitosa, per tenersi in contatto con il mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni”. Negarla, per la Corte significherebbe solo “un’inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso di umanità”. Ma non solo, aggiunge la Consulta che la norma in questione impedirebbe quei “piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale”.

Grazie a questa sentenza, il 41 bis non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva che è presente anche nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap per uniformare le regole del regime duro in tutti gli istituti penitenziari che ospitano tali sezioni.

Soddisfatti i dirigenti dell’associazione Nessuno tocchi Caino, il presidente Sergio D’Elia, il presidente Rita Bernardini la tesoriera Elisabetta Zamparutti: “È una sentenza bellissima perché fa entrare un senso di umanità nelle celle dei reclusi al 41- bis. Per noi, questa sentenza della Corte Costituzionale è come un argine a quell’ondata di misure afflittive che negli anni si è riversata su di loro in nome della sicurezza, ma che ben poco hanno a che fare con questa, essendo piuttosto volte ad infliggere sofferenze fisiche e psichiche volte ad indurli alla collaborazione.

Ancora una volta – continuano gli esponenti di Nessuno tocchi Caino – ci riconosciamo in questa Corte Costituzionale ed in essa riponiamo la nostra massima fiducia nell’adeguamento del nostro ordinamento alla finalità rieducativa della pena e al rispetto della dignità umana. Vogliamo anche esprimere tutta la nostra stima al magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, che ha sollevato questione di illegittimità costituzionale su questo aspetto del regime detentivo del 41 bis”.

qui il testo della sentenza: https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/576

 

 

 

CARTA STRACCIA – da rete evasioni

Art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario

La Corte costituzionale, nell’odierna Camera di Consiglio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e lett. c), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria, in base a circolari ministeriali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto con l’organizzazione criminale di appartenenza, il divieto di ricevere dell’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa.

Dal palazzo della Consulta, 8 febbraio 2017

 

E’ dell’8 febbraio u.s. la notizia della decisione della Corte costituzionale di dichiarare legittima la direttiva del DAP circa il divieto di ricevere libri, stampe e riviste per le persone rinchiuse nelle sezioni di 41-bis. Di fatto tale divieto impedisce di studiare e leggere, quindi di trovare delle forme di evasione dalle quotidiane 23 ore di cella. Ore sempre uguali, giorni che si susseguono senza sosta e senza nulla che li differenzi l’uno dall’altro.

Ora il così detto “diritto” ha blindato tutto. Per buona pace di quei “sinceri democratici” che ricorrendo a legislatori e tutori dell’ordine democratico confidano nella possibilità di “ristabilire dei criteri di garanzia che siano, forse minimi, ma non del tutto “scriteriati”. Insomma gli uomini e le donne sono pur sempre sotto l’egida della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, perbacco!

Ebbene si sbagliano evidentemente. Ora i guardiani della costituzione, così beatamente lontani da quelle sezioni di 41-bis ideate, costruite e affinate al solo scopo di torturare per piegare la volontà delle persone rinchiuse per farne dei delatori, hanno mostrato il loro pollice verso e l’infame circolare non potrà più essere messa in discussione. Impossibili i ricorsi in quanto inutili eventuali accoglimenti da parte di magistrati di sorveglianza.

La guerra interna prosegue senza apparenti ostacoli e i prigionieri, si sa è storia, altro non sono se non ostaggi.

Non abbiamo mai confidato in quei loschi individui, che la vita altrui la conoscono solo attraverso codici, rinchiudendola in astratte categorie e che dopo aver sancito la legittimità della tortura, ritornano indolenti ai loro lauti banchetti, alla loro impunità e meschinità.

Quindi per quanto ci riguarda non è finita qui.

Rete Evasioni

Agosto 2015 avvio della campagna “pagine contro la tortura”

La circolare (novembre 2011) del Dap sulle limitazioni riguardo ai libri nelle sezioni 41bis

Il 41bis è il regime carcerario “duro” in vigore da 30 anni, oggi applicato su oltre 700 persone chiuse in sezioni particolari ricavate nelle carceri di: Cuneo, Novara, Parma, Milano-Opera, Tolmezzo-Udine, Ascoli Piceno, Terni, Spoleto, Viterbo, L’Aquila, Rebibbia-Roma, Secondigliano-Napoli e Bancali-Sassari.

Nel novembre 2011 una circolare del D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in sostanza l’organo che dirige la polizia penitenziaria) “vieta la ricezione” di libri, riviste, stampe… a chi sottoposto al regime 41bis. Libri, corrispondenza, non solo nelle condizioni del 41bis, da sempre sono sottoposti a censura e limitati, perché sono le prime condizioni che rendono possibile la fioritura, il moltiplicarsi di rapporti e del loro esprimersi. La lotta per il libro è senz’altro condizione per l’approfondimento di ogni altra lotta. Anche per questo diversi prigionieri hanno avanzato ricorso al giudice di sorveglianza contro la mancata consegna di libri, opuscoli, stampe giunte per posta e colloqui.

Qui portiamo come esempi i ricorsi di Roberto e Nadia compagni delle Br-Pcc (chiusi, compreso il compagno Marco, nelle sezioni 41bis da oltre 10 anni); i soli di cui siamo riusciti ad avere documentazione.

Roberto ha presentato reclamo quando si trovava a Terni (ora è a Spoleto), Nadia a L’Aquila. In particolare abbiamo seguito l’ordinanza (31 gennaio 2012) del magistrato di sorveglianza di Spoleto (competente anche sul carcere di Terni) e le impugnazioni dei p.m. della procura dell’Aquila e di Parma contro le ordinanze dei magistrati di sorveglianza lì competenti, per concludere con due sentenze della Cassazione che, accettando i ricorsi dei p.m., nell’autunno 2014, hanno infine legalizzato la circolare Dap.

L’ “ordinanza” del magistrato di sorveglianza del carcere di Spoleto

In essa è ripercorsa la circolare del Dap, anche per questo qui la seguiamo:

il reclamante (Roberto) si duole delle limitazioni impostegli nella ricezione di libri e stampa dall’esterno, nonché del divieto di passaggio di tali beni tra componenti del medesimo gruppo di socialità ed ancora dei limiti al numero di testi che si possono tenere presso la propria camera detentiva. (…)

Nella circolare, dopo un preambolo sulla fattispecie concreta che ha generato la necessità di rivedere alcune limitazioni imposte ai detenuti in regime differenziato in senso restrittivo per esigenze di prevenzione, si dispone che:

1) siano eliminati dalle biblioteche degli istituti penitenziari libri contenenti tecniche di comunicazione criptata;

2) sia vietato l’acquisto di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) al di fuori dell’istituto penitenziario, compresi abbonamenti, da sottoscriversi direttamente da parte della Direzione o dell’impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti richiedenti, per impedire che terze persone vengano a conoscenza dell’istituto di assegnazione dei detenuti;

3) sia vietata la ricezione di libri e riviste da parte dei familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per posta, così come l’invio del predetto materiale ai familiari da parte del detenuto;

4) sia vietato l’accumulo di un numero eccessivo di testi, anche al fine di agevolare le operazioni di perquisizione ordinaria;

5) sia vietato lo scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

La circolare si conclude poi rammentando che tali disposizioni non incidono sulle “possibilità offerte” ai detenuti dall’ordinamento penitenziario, poiché “vengono cambiate le modalità di acquisirne ma rimane garantito il diritto all’informazione”.

(La circolare “vieta la ricezione di libri e riviste dei familiari” …quindi possono continuare a essere ricevuti quelli inviati dai non-familiari…sott. ns)

Applicazione restrittiva della circolare

 …è pervenuta inoltre nota della Direzione della Casa Circondariale di Terni in cui si dà atto dell’emanazione di ordine di servizio 965/2011, a seguito della detta circolare, e se ne allega copia, unitamente ad avviso alla popolazione detenuta con cui si precisano alcune puntuali limitazioni.

In particolare, si prevede che possano essere detenuti presso la propria cella un codice penale, un testo religioso ed un dizionario, tre libri di lettura, compresi quelli eventualmente in prestito dalla biblioteca, due riviste periodiche e tre quotidiane.

Circa gli studenti, è consentito detenere cinque libri di studio presso la cella e cinque all’interno di un armadietto esterno, da prelevare secondo necessità.

Al punto 5, infine, si aggiunge che “non sarà più possibile lo scambio di quotidiani, riviste e libri o altra stampa in generale…(infine)

Occorre preliminarmente dichiarare l’ammissibilità dell’istanza proposta ed infatti, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite della Cassazione, i provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria che incidano su diritti soggettivi della persona detenuta sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza(sott. ns).

Circolare Dap e “ordine di servizio” della direzione del carcere di Terni sono “incostituzionali”.

Viene dunque in rilievo innanzitutto una incisione del diritto costituzionale alla libertà della corrispondenza, sancito nell’art. 15….

In particolare, per i detenuti e gli internati, qualsiasi limitazione in tale materia è regolata dall’art. 18 ter ord. pen., come è noto introdotto con L. 95/2004 anche a seguito di alcune condanne della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, che avevano censurato l’assenza di un puntuale controllo giurisdizionale e di precisi limiti temporali circa le limitazioni imposte in materia di corrispondenza alle persone detenute.

Nel predetto articolo si esplicita come tanto le limitazioni quanto la sottoposizione a visto di controllo possono avvenire con decreto motivato emesso dall’autorità giudiziaria competente, in presenza di richiesta da parte della Direzione dell’istituto penitenziario o del Pubblico Ministero procedente, per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, per periodi non superiori a mesi sei, prorogabili, con provvedimento motivato, per ulteriori periodi non superiori ciascuno a mesi tre.

La corte di cassazione è intervenuta più volte a ribadire la portata dei precetti contenuti nell’art. 18 ter ordinamento penitenziario, tra l’altro evidenziando come in presenza di sottoposizione a visto di censura qualsiasi scritto rientri nella nozione ampia della norma e come anche i testi che siano inseriti all’interno di pacchi contenenti beni di altro genere non possono essere trattenuti dall’amministrazione se non mediante le indicate procedure e sulla base della sussistenza dei presupposti esplicitati dalla norma.

Nel caso, dunque, di detenuto sottoposto, come il reclamante, a visto di controllo sulla corrispondenza, “il trattenimento di libri, ivi compresi i testi universitari o di altro tipo, spediti al detenuto, può ritenersi consentito se i testi celano al loro interno qualcosa o contengono scritti pericolosi per la sicurezza o l’ordine interno dell’istituto”… (sott. ns, in ogni altro caso contrario la circolare del Dap è “fuorilegge”, fra l’altro)

 Conclusioni del magistrato

In forza dei principi sin qui riassunti, non può quindi essere imposta mediante circolare ministeriale nessuna limitazione alla ricezione della stampa ed alla sua trasmissione all’esterno, dovendo la stessa essere vagliata, in casi singoli e per periodi di tempo determinati, soltanto dall’autorità giudiziaria. (sott. ns.)

Deve dunque disapplicarsi la circolare ministeriale in tutte le parti in cui impone alla Casa Circondariale di Terni di limitare, mediante divieti, il diritto del detenuto a ricevere tramite corrispondenza qualsiasi stampato, o a ritrasmetterlo all’esterno…

In conseguenza di ciò devono ritenersi da disapplicarsi anche i provvedimenti conseguenti assunti dall’istituto penitenziario.

Quanto alla doglianza circa l’obbligo di contrarre gli abbonamenti alle riviste mediante l’istituto penitenziario e non invece anche tramite i familiari dall’esterno, in grado di manlevare l’interessato degli oneri economici legati all’abbonamento, la circolare ministeriale appare priva di adeguata motivazione e perciò illegittima, poiché non precisa quali rischi per l’ordine e la sicurezza, o quali vantaggi di prevenzione, derivino da tale limitazione. Viene unicamente citato un generico riferimento al pericolo che terze persone vengano a conoscenza dell’istituto di assegnazione dei detenuti, circostanza che si verifica comunque ordinariamente, posto che della ubicazione degli stessi sono a conoscenza i familiari e la difesa.

Appare inoltre non credibile che tale strumento consenta ai familiari di veicolare informazioni fraudolente, intanto perché la stampa deve comunque essere sottoposta a visto di controllo e poi perché la sottoscrizione di abbonamento da parte dei familiari non prevedrebbe la consegna diretta delle riviste (comunque consentita tramite posta) ma il mero pagamento del costo relativo…

Il numero dei libri e delle riviste incide infatti sul diritto allo studio del detenuto, che non può vedersi limitato nella consultazione dei testi richiestigli per il corso di formazione cui attende. Dovrà dunque disapplicarsi l’ordine di servizio nella parte in cui limita il numero di testi di studio che il detenuto studente può tenere presso la camera detentiva…

Quanto al divieto di scambio di riviste, la disposizione contenuta nell’avviso comunicato ai detenuti, facendo riferimento ad una sopravvenuta impossibilità, non può che riferirsi, univocamente, allo scambio tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (essendo da sempre vietato lo scambio tra appartenenti a gruppi di socialità diversi).

Occorre affermare che la Casa Circondariale si è in questo discostata dalla circolare DAP che ribadiva il comprensibile divieto di passaggio tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

In tal senso l’ordine di servizio dell’istituto penitenziario va censurato, e quindi disapplicato, poiché non sorretto da adeguate ragioni di ordine e sicurezza.

Il legislatore del novellato 41bis ha infatti limitato espressamente le dimensioni dei gruppi di socialità, ponendo particolare attenzione alla loro composizione, con ciò di fatto distinguendo le possibilità di comunicazione tra i membri del gruppo e tutti gli altri detenuti in regime differenziato.

(sott. ns, la prigionia nelle sezioni 41bis ridotta a “sequestro di persona”)

Decisione finale del magistrato

ACCOGLIE: il reclamo proposto dal detenuto sopra generalizzato, e per l’effetto: 

dispone che la circolare DAP n. 8845/201 sia disapplicata nella parte in cui inibisce ai detenuti in regime differenziato la ricezione dall’esterno e la trasmissione all’esterno di libri e riviste ed impone loro di acquistare gli stessi soltanto mediante l’istituto penitenziario invece di poterli ricevere anche mediante abbonamenti sottoscritti dai familiari;

dispone che siano disapplicati gli ordini di servizio emessi dalla Casa Circondariale di Terni in conseguenza delle disposizioni Dap sopra richiamate, nonché quelli che limitano il numero di testi di studio che il detenuto in regime differenziato può tenere presso la propria camera detentiva e che impediscono il passaggio, salvo visto di controllo, di libri e riviste tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità… (sott. ns)

Quello che è successo invece a Nadia

A Nadia nell’ottobre del 2013 è stato accolto dal magistrato di sorveglianza dell’Aquila il reclamo contro la circolare del Dap.

L’impugnazione del pm de L’Aquila

Il 20 Dicembre dello stesso anno il procuratore dell’Aquila presenta ricorso in cassazione contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che disponeva la disapplicazione della circolare del Dap. Il procuratore sostiene invece: “che le misure limitative stabilite con la circolare oggetto di disapplicazione siano del tutto rispondenti al regime 41bis… non limitativa dei diritti costituzionali….in quanto contempera quei diritti con le esigenze preventive.”

Lo scrive richiamandosi ad una precedente sentenza della Cassazione (novembre 2013 n°46783 che ha accolto il ricorso della procura di Parma):

“la circolare non limita in alcun modo i diritti del detenuto ma sottoponendo ad un più rigoroso controllo la provenienza di libri e stampe impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti di libri che potrebbero detenere messaggi  criptici…(da cui) risulta evidente che le regole introdotte dal Dap hanno l’espressa finalità di impedire che, attraverso la ricezione o la consegna di testi, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare all’esterno messaggi cifrati….Con l’introduzione delle suddette regole non viene limitato in alcun modo il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo di accumulo di libri nella cella.”(sott. ns, il “rigoroso controllo” nella Circolare è come si è visto “divieto”)

L’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, competente su Parma, resa pubblica il 10 gennaio 2015

Quell’atto aveva autorizzato, Giuseppe Gullotti (53 anni), recluso nella sezione 41bis del carcere di Parma, a ricevere libri e riviste inviategli dai familiari.

Anche secondo quel magistrato di sorveglianza, la circolare del Dap, ha introdotto “gravose limitazioni” che violano “norme di rango costituzionale quali il diritto all’informazione del detenuto ed anche alla rieducazione, di cui la lettura e l’istruzione sono elementi fondanti, nonché il diritto allo studio che veniva limitato dal divieto”.(sottol. ns)

Il procuratore generale della cassazione a favore dell’ordinanza

Il 9 giugno 2014 il sostituto procuratore generale della cassazione nella requisitoria chiede alla corte di rigettare il ricorso del pm de L’Aquila sostenendo che: “….la giurisprudenza evidenzia come l’ordinanza  (emessa dal magistrato di sorveglianza), impugnata dal Procuratore della Repubblica di L’ Aquila, abbia invece dato una corretta interpretazione del principio costituzionale della libertà della corrispondenza che può essere limitato solo da un provvedimento dell’autorità giudiziaria e non da un provvedimento amministrativo… (quale è la circolare Dap… sott. ns)

La sentenza della Corte di Cassazione

Il 16 ottobre 2014 con una sentenza ultrarapida vigliacca e falsa, contrapposta fra l’altro a sue precedenti sentenze, si pronuncia a favore della circolare Dap, affermando che il reclamo della compagna è

“inammissibile… perché la circolare del Dap è da considerarsi circolare interna…

Le circolari contenendo istruzioni, ordini di servizio impartite dalle autorità amministrative centrali esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti fra i suddetti organismi e i loro funzionari quindi non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione essendo esclusivamente destinate ad esercitare una funzione di direttiva nei confronti degli uffici dipendenti.” (sott. ns)

 La sentenza della Corte di Cassazione, banale quanto tragica, conferma che “Circolari”, “Ordini di servizio” che dirigono le guardie, la legge, sia quella che sia, non li può disturbare; e nei fatti, come insegna la storia da Pinelli fino ad Aldovrandi, Cucchi e Uva, le morti e le torture compiute nelle carceri, sulle strade, nelle questure e caserme dei carabinieri , rimangono sotterrate là dove si compiono. La legalizzazione della circolare del Dap, ossia l’estensione dei margini d’azione amministrativi dei carcerieri a libri, riviste, al loro scambio, consolida l’essenza assassina del 41bis, con riferimento quotidiano all’intero sistema penale, anche per questo è importante combatterla, vincerla.

 Per rilanciare la mobilitazione contro il 41bis

  1. Tratto dal resoconto della riunione che si è tenuta l’8 maggio 2015 presso la sede di Radio Black Out a Torino.

…Nel ribadire che il 41bis è un’espressione della tortura di Stato, che in diverse forme e modalità si inserisce in un contesto/modello di inasprimento delle dinamiche repressive e penitenziarie a livello internazionale, consideriamo la censura dei libri e delle possibilità di arricchimento culturale per i reclusi un’ulteriore restrizione nelle condizioni di prigionia su cui è importante fare leva per rilanciare una più allargata e partecipata critica all’istituzione carcere e ai circuiti di differenziazione e isolamento che riesca a rompere gli argini delle situazioni militanti e delle realtà che si occupano specificatamente di carcere e repressione.

La carcerazione “speciale” e l’inasprimento generale delle condizioni di reclusione che oggettivamente produce sono strumenti di deterrenza nei confronti della critica rivoluzionaria e delle espressioni di insubordinazione alle leggi dello Stato e del
Capitale. Tali strumenti mirano a riaffermare il monopolio della violenza da parte degli organi di Stato e minare la resistenza dei reclusi. In risposta non è auspicabile cadere in logiche vittimiste, ma porre l’accento sulle possibilità e sui percorsi con cui fare fronte, dentro come fuori le galere, a tali dinamiche. Di pari passo alla mobilitazione che denunci quest’inasprimento generale e la specifica restrizione dei già angustissimi spazi vitali all’interno del 41bis rappresentata dall’impossibilità di procurarsi letture e testi di studio, si sottolinea l’importanza di rivendicare l’identità politica dei rivoluzionari sottoposti a tale regime speciale. …

Questo breve resoconto vuole quindi essere un contributo agli ulteriori confronti attraverso cui auspichiamo prenda forma una mobilitazione capace di esprimere appunto le specificità di ciascuna realtà in un percorso comune che riesca concretamente a dare ulteriore energia alla necessaria lotta contro la carcerazione speciale e alla solidarietà nei confronti dei rivoluzionari prigionieri.

  1. Dall’incontro a Padova sabato 16 maggio 2015: tratto dal resoconto sul tema del 41bis, blocco dei libri…

… Il dibattito ha fatto emergere diverse riflessioni utili e importanti, con l’intento di portare il ragionamento sul 41bis nell’ottica di un discorso più ampio, in modo tale che non sia, come tante volte si è detto in passato, una tematica trattata esclusivamente dagli “addetti ai lavori” e dagli “specialisti” del 41bis.

E’ stato ribadito come il lavoro portato avanti contro il 41bis abbia solide basi politiche e non umanitarie e sia parte integrante della più generale lotta contro il carcere, di cui la sola esistenza di questo articolo influenza l’intero assetto e l’organizzazione interna. Il tema del 41bis offre comunque collegamenti anche con settori di lotta più ampi, si pensi alla logica della differenziazione carceraria, perno su cui si snoda la struttura piramidale delle sezioni speciali (Alta Sicurezza) nelle galere italiane, questa si può mettere in collegamento con le logiche differenzianti che dominano ormai ogni aspetto della nostra vita (sul posto di lavoro, contro gli immigrati, nei quartieri etc.) e le quali vanno smascherate e combattute in ogni campo in cui si presentano. …

La questione dei libri va inquadrata in un contesto più ampio di mobilitazione costruita con tutti coloro che ne sentono la necessità e ne riconoscono l’importanza. tra le proposte emerse: – coinvolgere delle librerie, anche di movimento gestite da compagni, coinvolgere i centri di documentazione come momento di sensibilizzazione per rilanciare la lotta al 41bis.

  1. Tratto dal resoconto dell’assemblea tenutasi a Roma il 5 luglio 2015

Una compagna ha introdotto soffermandosi dapprima sulla questione specifica per cui ci si stava incontrando: cioè, la necessità di mobilitarsi contro la circolare del D.A.P. resa esecutiva negli ultimi mesi per cui stampe, libri, quotidiani, periodici, dispense e quant’altro non possono essere ricevuti dal/dalla detenuto/a né tramite pacco postale né tramite pacco a colloquio né presi in prestito dalla biblioteca del carcere, ma solo acquistati tramite l’istituto di pena, e una volta letti restituiti allo stesso. Ha poi continuato facendo un resoconto dettagliato sulla storia della carcerazione speciale in Italia. …

Alcune compagne di Roma hanno avvalorato l’idea di coniugare momenti pubblici di contro-informazione su carcere e 41bis con l’incontro con diversi editori in occasione delle frequenti fiere di libri e appuntamenti editoriali in città.

Sono state quindi assunte le iniziative di sensibilizzazione in particolare rivolte ai librai e alle case editrici, ponendoci comunque alcune domande relative all’efficacia che produrrebbe inviare una grande quantità di libri alle prigioni. Ci si è infatti chiesto se non sia meglio avere come destinatario lo stesso Ministero dal quale dipendono direttamente le “nuove” disposizioni.

Lettere dalle carceri

Prima lettera di Roberto da Spoleto (sez. 41bis)

Cara Associazione Ampi Orizzonti, vi comunico che ormai è da tempo che l’opuscolo viene sistematicamente bloccato perché una circolare del Dap vieta la ricezione di riviste, libri, giornali dall’esterno.

Tale circolare è stata confermata da sentenza di Cassazione. Ho ritenuto dirvelo per correttezza. Scusate il ritardo, ma siccome siamo ancora a reclamare per lo sblocco di tale situazione, pensavo, ottimisticamente, che ciò si sarebbe verificato. Così non è.

Per il resto il morale è alto e mi auguro di trovarvi tutti in ottima forma. Come si può dire di me. Un salutone rosso e comunista, con affetto rivoluzionario, a presto risentirci, Roberto.

Spoleto 25 marzo 2015

Roberto Morandi, v. Maiano, 10  –  06049 Spoleto  (Perugia)

Seconda lettera di Roberto

Care compagne, cari compagni, ho ricevuto da qualche giorno, dopo l’ennesimo blocco e successivo sblocco, la vostra del 13 aprile 2015.

In breve, il magistrato di sorveglianza è lo stesso ma sono due magistrati diversi, però lo stesso ufficio. (ndr. che ha sede a Spoleto)

La circolare del Dap è la n° 8845/2011 del 6/11/2011 e successivamente la nota n° 0051771-2014 del 10/2/2014 che ripristina le disposizioni contenute nella 8845/2011 a seguito di un intervento della cassazione – sentenza 23/9/2013, Gullotti – che aveva accolto il ricorso proposto dal procuratore della repubblica di Parma avverso un provvedimento di sblocco/ricezione libri ecc. del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.

Infine, si è pronunciato nuovamente il magistrato di sorveglianza di Spoleto su mio reclamo e di altri di qui, che fa propria la pronuncia della Cassazione con la quale non si riscontra nessuna lesione del diritto del detenuto, in particolare di quelli all’informazione e allo studio. Ma semplicemente una diversa regolazione della modalità di esercizio del diritto stesso. Vista ovviamente la particolare esigenza di contemplare tale diritto alle esigenze di sicurezza e finalità del 41bis.

Nel reclamo che fu fatto a Terni, si sosteneva che c’era una censura esercitata per via amministrativa e non dal magistrato di sorveglianza competente. Tesi che fu accolta.

In questo caso si sostiene da parte del magistrato di sorveglianza e dalla Cassazione che ci sono solo modalità diverse di ricezione di libri, riviste, ecc. dall’esterno.

E’ chiaro che il vostro opuscolo e altre riviste e stampa di movimento e di controinformazione non verranno più ricevute al 41bis.

Per quanto riguarda l’avvocato il mio è Carla Serra del foro di Roma.

Per il resto tutto bene come mi auguro sia di voi, quindi saluti a pugno chiuso e ciao a presto. Roberto

PS: Per completezza e chiarezza, le modalità di ricezione dei libri, riviste, stampa, ecc., consentite, sono quelle dell’acquisto tramite la spesa del carcere. Per gli abbonamenti facendo richiesta di autorizzazione alla direzione.

Spoleto 11 giugno 2015 (timbro “visto di censura 12.6.2015”, sott. ns)

Terza lettera di Roberto

Care/i compagne/i di OLGa, ho ricevuto la vostra lettera del 13 settembre e vi comunico che sto in ottima forma, anche se qualche acciacco dell’età si fa sentire. Mi auguro altrettanto di trovare voi in forma.

Per il resto ogni opuscolo e rivista continua ad essere bloccata alla censura. Siamo in attesa che il magistrato di sorveglianza si faccia vivo in risposta all’istanza di sblocco della possibilità di scriverci tra detenuti al 41bis. Staremo a vedere.

Con questo passerei ai saluti con un forte e caloroso abbraccio con affetto rivoluzionario per voi tutti, statemi in gamba e non vi preoccupate se non mi faccio sentire spesso. Un saluto comunista, ciao Roberto.

Spoleto 17 settembre 2015

Lettera di Pietro dal carcere di Opera

… Mi ha colpito l’articolo sulle limitazioni al 41bis, a parte che la circolare del Dap è finanziata dalla fame di soldi che si vogliono sempre di più intascare quelli che gravitano intorno al mondo carcerario (direttori, funzionari del Dap e compagnia bella) e quindi mettendo in vendita a prezzi fatti da loro qualsiasi cosa può avere un detenuto in cella, tipo – radio, lettori cd, lettori dvd e computer, dove si possono tenere-avere – quindi oggetti oltre la spesa di cibi, per l’igiene, adesso hanno monopolizzato anche quei pochi svaghi che può avere un prigioniera/o. Inoltre, togliere i libri ad una prigioniera in condizione di ristrettezza tipo 41bis, 14bis o isolamento è un’ulteriore tortura psicologica, visto che in questi regimi di solito non si ha niente e non si hanno contatti con i compagni/e di detenzione, essendo che non tutti i prigionieri/e hanno la possibilità economica di acquistare i libri, vengono tenuti in balia della solitudine che in galera è la cosa più brutta che ti può capitare.

La solidarietà dei compagni/e di detenzione e i piccoli svaghi ti aiutano a sopravvivere all’interno di una galera.

In mancanza di questi la mente vaga e, dopo un po’, diventi pazzo. Ho parlato con compagni/e che sono stati in regime di 14bis, senza fornelli, tv, compagnia di compagni di detenzione, hanno cominciato a parlare da soli per sentire almeno la vicinanza della voce come compagnia e che ne sono usciti traumatizzati e cambiati da questa esperienza offerta dallo stato.

Un uomo che non vede davanti a sé stimoli è soggetto a pensare e in detenzione i pensieri non sono belli, e questo porta ad impazzire o, addirittura, a togliersi la vita; in ristrettezza ogni pensiero è amplificato, quindi una sciocchezza in galera può apparire una questione di vita e di morte, e sei sempre sul filo del rasoio e ci metti nulla a fare del male o a farti del male autolesionandoti, e questo perché in galera recluse/i non hanno stimoli. I libri in galera sono essenziali. E’ vero che in molte galere ci sono biblioteche, ma sono mal fornite e se cerchi libri particolari non ci sono; e se una prigioniera, un prigioniero vuole del materiale di controinformazione è impossibile trovarlo in una biblioteca di una galera. Quindi, comprare libri tramite l’amministrazione penitenziaria è un modo di controllo ulteriore anche da parte della mala informazione di giornali e telegiornali schiavi del potere.

Ora vi saluto con un forte abbraccio solidale con tutti i compagni, le compagne che lottano contro lo stato infame…        Con stima e affetto… Pietro.

Maggio 2015