Appello per la campagna

“PAGINE CONTRO LA TORTURA”

Circa il divieto di ricevere dall’esterno libri e stampe d’ogni genere nelle sezioni 41bis

Nel tempo le istituzioni hanno allevato funzionari che ritengono naturale questo sistema di barbarie. Quando si eleva il meccanismo della mostrificazione a ’normale’ strumento di repressione, la tortura di varia natura diventa burocrazia quotidiana”. (Da una lettera di un detenuto rinchiuso nel nuovo carcere di Massama, Oristano, giugno 2015).

Da alcuni mesi chi è sottoposto al regime previsto dall’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario (o.p.) non può più ricevere libri, né qualsiasi altra forma di stampa, attraverso la corrispondenza e i colloqui sia con parenti sia con avvocati: i libri e la stampa in genere si possono solo acquistare tramite autorizzazione dell’amministrazione. È un’ulteriore censura, una potenziale forma di ricatto, in aggiunta alle restrizioni sul numero di libri che è consentito tenere in cella: solo tre.

Nel novembre 2011 una circolare del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: il dipartimento del ministero della Giustizia preposto al governo delle carceri italiane) impose questa restrizione, ma fu bloccata da reclami di alcuni prigionieri e prigioniere accolti nelle ordinanze di alcuni giudici di sorveglianza. I ricorsi opposti da almeno tre pubblici ministeri contro queste ordinanze furono confermati in Cassazione. Infine una sentenza della suprema Corte del 16 ottobre 2014 ha dato ragione al DAP, rendendo così definitiva questa nuova odiosa restrizione.

Il regime di 41bis è il punto più rigido della scala del trattamento differenziato che regola il sistema carcerario italiano.

Adottato trent’anni fa come provvedimento temporaneo, di carattere emergenziale, si è via via stabilizzato e inasprito. In questa condizione detentiva ci sono oggi ben oltre 700 prigionieri  e prigioniere, fra i quali una compagna e due compagni rivoluzionari, trasferiti in queste sezioni da dieci anni. Il 41bis è attualmente in vigore in 13 sezioni all’interno di carceri sparse in tutt’Italia: Cuneo, Novara, Parma, Opera-Milano, Tolmezzo-Udine, Ascoli Piceno, Viterbo, Secondigliano-Napoli, Terni, Spoleto, L’Aquila, Rebibbia-Roma, Bancali-Sassari (entrata in funzione all’inizio di luglio 2015).

Il 41bis prevede:

– isolamento per 23 ore al giorno (soltanto nell’ora d’aria è possibile incontrare altri/e prigionieri/e, comunque al massimo tre, e solo con questi è possibile parlare);

– colloquio con i soli familiari diretti (un’ora al mese) che impedisce per mezzo di vetri, telecamere e citofoni ogni contatto diretto;

– esclusione a priori dall’accesso ai “benefici”;

– utilizzo dei Gruppi Operativi Mobili (GOM), il gruppo speciale della polizia penitenziaria, tristemente conosciuto per i pestaggi nelle carceri e per i massacri compiuti a Genova nel 2001;

– “processo in videoconferenza”: l’imputato/a detenuto/a segue il processo da solo/a in una cella attrezzata del carcere, tramite un collegamento video gestito a discrezione da giudici, pm, forze dell’ordine, quindi privato/a della possibilità di essere in aula;

– la censura-restringimento nella consegna di posta, stampe, libri.

Questa tortura quotidiana è finalizzata a strappare una “collaborazione”, cioè a costringere, chi la subisce, alla delazione. Nessun fine, quindi, legato alla sicurezza quanto piuttosto all’annientamento dell’identità e personalità. Ciò è ancora una volta dimostrato attraverso l’applicazione di quest’ultima ennesima restrizione, visto che leggere e scrivere rappresenta  da sempre l’unica forma di resistenza alla deprivazione sensoriale a cui sono quotidianamente sottoposti tutti e tutte le detenute.

Le leggi e le norme di natura emergenziale, col passare del tempo, si estendono cosicché ogni restrizione adottata nelle sezioni a 41bis prima o poi, con nomi e forme diverse, penetra nelle sezioni dell’Alta Sicurezza e in quelle “comuni”, contro chi osa alzare la testa.

Lo dimostra la generalizzazione di norme “trattamentali” eccezionali, quali per esempio: l’uso massiccio dell’isolamento punitivo disposto dall’art. 14-bis o.p. (*), che può essere prorogato anche per parecchi mesi consecutivi, in “celle lisce” e spesso isolate all’interno dell’istituto; o la “collaborazione” (di fatto) quale condizione essenziale per poter accedere a un minimo di possibilità “trattamentali” (socialità, scuola, lavoro); oppure la censura (di fatto) della corrispondenza e la limitazione del numero di libri o vestiti che è possibile tenere in cella.

Una società che sottostà al ricatto della perenne emergenza, alimentata da banalizzazioni ed allarmismi, si rende consenziente alle vessazioni e torture di cui il blocco dei libri è solo l’ultimo, più recente tassello. Individuiamo nel Dap il diretto responsabile e l’obbiettivo verso cui indirizzare le proteste: D.A.P. – Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 Roma; centralino: 06 665911; Ufficio detenuti alta sicurezza mail: dg.detenutietrattamento.dap@giustizia.it telefono: 06 665911 fax: 0666156475. Tartassiamoli di telefonate, email, cartoline…e chi più ne ha, più ne metta! Chiediamogli conto di quanto hanno messo in pratica!

È altresì importante promuovere una campagna di sensibilizzazione e iniziativa di tutte e tutti coloro che operano nel mondo della cultura: librerie, case editrici, di appassionati/e della lettura, scrittori e scrittrici, viaggiatori tra le pagine, ecc., volta al ritiro del vessatorio divieto di ricevere libri.

In particolare, al fine di fare pressione sulle autorità competenti ed estendere la solidarietà, invitiamo tutte le realtà a spedire cataloghi, libri, riviste, ecc, presso le biblioteche delle carceri in cui sono presenti le sezioni a 41bis (per gli indirizzi delle carceri clicca qui)  e ai detenuti e alle detenute che di volta in volta ne faranno richiesta.

Informazioni utili allo sviluppo della campagna si trovano in rete a questo indirizzo:

http:/paginecontrolatortura.noblogs.org/. Il blog servirà da strumento di aggiornamento, coordinamento e documentazione.

Un’esperienza simile fu fatta nel 2005, quando l’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli limitò il numero di libri tenibili in cella, nella sezione a “Elevato Indice di Vigilanza” (equivalente all’attuale “Alta Sicurezza 2”) del carcere di Biella. Grazie alla campagna “Un libro in più di Castelli” si sviluppò un’intensa attività che interessò numerose città italiane, basata sulla raccolta e la spedizione di libri nel carcere piemontese, che sfociò in una partecipata manifestazione sotto le sue mura. La limitazione dei libri fu infine ritirata.

Quest’appello vuole essere diretto e ampio, tanto quanto reclama la libertà, la lotta per viverla, nemica di ogni forma di prevaricazione e sfruttamento.

Il carcere non è la soluzione, ma parte del problema.

Sommergiamo di libri le carceri, evitiamo che si metta in catene la cultura!

AGOSTO 2015 – CAMPAGNA “PAGINE CONTRO LA TORTURA”

(*) Art.14-bis
Regime di sorveglianza particolare.

  1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
  2. a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti;
  3. b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
  4. c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. …

 

Art.14-quater
Contenuti del regime di sorveglianza particolare

  1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.
  2. L’amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria competente.
  3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
  4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l’igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l’uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall’articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

(Non cita mai la “misura” dell’isolamento, che invece è la prima ad essere impiegata e la più grave.)

 

Appello in arabo clicca