Autore: paginecontrolatortura
Spoleto: protesta di Alessio Attanasio in 41bis – link giornali online
Corte Costituzionale: i detenuti in 41bis possono cuocere cibi
La Consulta: “Cuocere cibi al 41 bis non è un’esibizione di potere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 ottobre 2018
Accolta la questione di legittimità sollevata dal Magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi. grazie a questa sentenza della Corte Costituzionale il carcere duro non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva, presente anche nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap.
La Consulta si pronuncia sul 41 bis e dichiara anticostituzionale le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. È con la sentenza di ieri della Corte costituzionale presieduta da Giorgio Lattanzi, redattore il giudice Nicolò Zanon, che viene accolta la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41 bis sollevata dal magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi.
Con l’ordinanza del 9 maggio 2017, il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale in materia di 41 bis relativa, nello specifico, al divieto imposto dall’Amministrazione penitenziaria di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare) “. Era stata, pertanto, sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41bis, comma 2quater lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui “impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi”.
Il reclamo recepito dal magistrato Gianfilippi, in sintesi, proveniva da un detenuto sottoposto al regime duro con il quale l’interessato per motivi di salute aveva bisogno di una dieta differenziata – si doleva dei divieti, impostigli dall’amministrazione penitenziaria, di acquistare cibi che richiedono cottura, nonché di cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi), a pena della sottoposizione, in caso di violazione, a una sanzione disciplinare.
La Consulta ha recepito la questione sollevata e ha richiamato diversi articoli della Costituzione, smontando – di fatto – le obiezioni circa la presunta esibizione di potere e carisma dei detenuti se avessero la possibilità di cuocere il cibo.
Quest’ultimo punto viene decostruito dalla Consulta sottolineando, innanzitutto, lo scopo del 41 bis che prevede limitazioni per esigenze di sicurezza e per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di riferimento. Alla luce di questo, la Consulta spiega che una simile finalità, tuttavia, appare al rimettente “inidonea a giustificare effettivamente il divieto imposto”, sia perché il divieto sarebbe del tutto incongruo rispetto alla finalità descritta, sia perché l’ordinamento penitenziario prevedrebbe altri strumenti – quali le limitazioni, valevoli per la generalità della popolazione detenuta, alla quantità e alla qualità di cibi ricevibili o acquistabili dall’esterno (siano essi da consumarsi crudi o da cucinarsi) – volti ad evitare efficacemente l’affermarsi di situazioni come quelle temute.
Altro aspetto che viene sollevato è il divieto che va in contrasto con gli articoli 3 e 27 Costituzione. Per i giudici della Consulta si tratta di un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, “dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva”.
Il motivo? La cottura dei cibi rappresenta una ritualità, a cui si era abituati prima del carcere, e costituirebbe “una modalità, umile e dignitosa, per tenersi in contatto con il mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni”. Negarla, per la Corte significherebbe solo “un’inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso di umanità”. Ma non solo, aggiunge la Consulta che la norma in questione impedirebbe quei “piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale”.
Grazie a questa sentenza, il 41 bis non contemplerà più questa misura ulteriormente afflittiva che è presente anche nel decalogo elaborato nel 2017 dal Dap per uniformare le regole del regime duro in tutti gli istituti penitenziari che ospitano tali sezioni.
Soddisfatti i dirigenti dell’associazione Nessuno tocchi Caino, il presidente Sergio D’Elia, il presidente Rita Bernardini la tesoriera Elisabetta Zamparutti: “È una sentenza bellissima perché fa entrare un senso di umanità nelle celle dei reclusi al 41- bis. Per noi, questa sentenza della Corte Costituzionale è come un argine a quell’ondata di misure afflittive che negli anni si è riversata su di loro in nome della sicurezza, ma che ben poco hanno a che fare con questa, essendo piuttosto volte ad infliggere sofferenze fisiche e psichiche volte ad indurli alla collaborazione.
Ancora una volta – continuano gli esponenti di Nessuno tocchi Caino – ci riconosciamo in questa Corte Costituzionale ed in essa riponiamo la nostra massima fiducia nell’adeguamento del nostro ordinamento alla finalità rieducativa della pena e al rispetto della dignità umana. Vogliamo anche esprimere tutta la nostra stima al magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, che ha sollevato questione di illegittimità costituzionale su questo aspetto del regime detentivo del 41 bis”.
qui il testo della sentenza: https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/576
28 settembre 2018: resoconto della giornata di lotta a L’Aquila
La giornata del 28 settembre a L’Aquila è cominciata con alcuni tentativi di identificazione all’ingresso del tribunale, vanificati dall’opposizione decisa dei presenti. In aula, però, il giudice ha prontamente concesso alle forze dell’ordine l’autorizzazione a filmare l’udienza per motivi di ordine pubblico e una videocamera è rimasta puntata su di noi.
L’udienza era la quinta e conclusiva del pretestuoso processo contro Nadia Lioce per una serie di battiture di protesta compiute nel 2015. Queste battiture avrebbero arrecato disturbo alla quiete delle altre detenute in regime di 41 bis (a L’Aquila sono 7 le donne ristrette nel regime speciale).
Il processo si è svolto con l’utilizzo della videoconferenza e grotteschi sono risuonati nell’aula i “pronto, pronto! Ci siete?”, “pronto, qui dall’Aquila tutto bene!”, come si trattasse di un programma televisivo. Nello schermo è comparsa una donna anziana, detenuta come Nadia in 41 bis, che avrebbe dovuto confermare le precedenti deposizioni delle agenti dei GOM secondo le quali alcune detenute si sarebbero lamentate del rumore provocato dalla bottiglietta di plastica battuta sulla porta della cella. Invece, con poche e chiare parole, la donna ha testimoniato la realtà della detenzione in 41 bis, fatta di silenzio imposto alle detenute che non possono rivolgersi la parola fino al punto di ignorare l’esistenza reciproca: “Non so chi sia Nadia Lioce, non ho mai visto il suo viso ne sentito la sua voce”.
Una dichiarazione che ci restituisce la ferocia di un isolamento così totale da rendere impossibile, per giunta, arrecarsi qualche disturbo, così disumano da smaterializzare i corpi di chi si trova giorno e notte a pochi metri di distanza.
Poi dietro lo schermo è comparsa Nadia, che ha rivendicato la battitura quale forma di protesta contro l’ennesimo sopruso subito, cioè la sottrazione di atti giudiziari e documenti dalla sua cella. Un atto di protesta non solo legittimo, ma necessario a preservare l’integrità soggettiva che il carcere e il 41 bis intendono annientare. Nadia ha sottolineato che il carcere pretende di garantire l’incolumità personale dei detenuti (e anche questo spesso non accade), ma l’integrità soggettiva è continuamente assediata da vessazioni e ulteriori restrizioni, come il divieto di ricevere libri e riviste. Di fronte al tentativo di colpire la sua integrità soggettiva sottraendo documenti dalla sua cella, Nadia ha dichiarato legittimo, oltre che doveroso per la sua coscienza di rivoluzionaria, opporsi attraverso modalità decise di volta in volta, proporzionate allo scopo della protesta: in questo caso una battitura. Uno strumento cui, peraltro, hanno fatto ricorso anche altri detenuti, come in occasione della protesta svoltasi nella sezione maschile di 41 bis contro la riduzione dell’orario in cui è consentito guardare la tv.
Nelle arringhe le avvocate hanno ricondotto il processo per disturbo alla quiete pubblica al contesto in cui tale accusa è stata formulata: la detenzione nel regime di 41 bis, un regime speciale che palesa l’esistenza della tortura nell’ordinamento giuridico. La sua applicazione, con le restrizioni sempre maggiori introdotte negli anni, ha portato ad un avvitamento parossistico dell’accusa su se stessa: in un contesto di isolamento quale quello imposto alle 7 detenute in 41 bis, come sarebbe possibile configurare un disturbo alla quiete delle altre? Come venire a conoscenza delle lamentele altrui? All’interno del 41 bis il reato contestato a Nadia diventa un reato impossibile, in quanto manca il presupposto perché questo reato possa configurarsi: il diritto alla parola, negato nonostante la sua coessenzialità alla natura umana. Le avvocate hanno, quindi, espressamente chiesto al giudice di esprimersi, nelle motivazioni della sentenza, sul regime speciale, nella cui cornice è sorta una causa non sense, contraddittoria, il cui unico senso è quello di disintegrare ogni espressione, a maggior ragione se di dissenso. E’ evidente che la quiete turbata è stata solo quella delle secondine, che pretendevano di proseguire nei loro tentativi di scalfire l’integrità delle detenute senza alcuna reazione di protesta. In quel silenzio assordante, le flebili eco di una bottiglietta di plastica battuta sulla porta blindata della cella da Nadia devono essere risuonate come fastidiose affermazioni di resistenza e dignità.
Dopo l’assoluzione di Nadia dall’accusa di disturbo alla quiete pubblica, siamo rimasti in aula per ascoltare le udienze successive, anch’esse relative a denunce di guardie contro detenuti in regime di 41 bis. Sono state 7 udienze in totale, tre delle quali si sono concluse con l’assoluzione degli imputati per insussistenza del reato; le altre sono state rimandate al 18 gennaio 2019.
Per ricondurre le varie udienze ad un discorso più generale, si possono fare alcune considerazioni. I reati contestati ai detenuti sottoposti al 41 bis sono stati disturbo alla quiete pubblica (è il caso di Nadia), danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel caso del danneggiamento, l’oggetto in questione era una vetusta suppellettile del carcere, uno sgabello, scagliata da un detenuto contro la porta blindata chiusa della propria cella. Anche in questo caso il detenuto è stato assolto.
Le altre 5 udienze scaturivano da denunce per oltraggio a pubblico ufficiale: 4 sono state rimandate al 18 gennaio 2019, una si è conclusa con l’assoluzione della detenuta per insussistenza del reato. Quest’ultima udienza ha visto due agenti dei GOM montare un caso a dir poco intimidatorio contro una detenuta che ha reagito ad un rapporto disciplinare in cui le si contestava di aver riutilizzato un francobollo già affrancato definendo “bugiarde” le due secondine accusatrici. Le quali, profondamente offese nel loro orgoglio di pubblici ufficiali imparziali, hanno pensato bene di attivare la macchina della giustizia denunciandola per oltraggio, a fronte di un presunto riciclo di un francobollo del valore di 10 centesimi. Anche in questo caso l’assurdità della questione e il suo reale obiettivo vessatorio sono emersi tanto evidentemente da far indietreggiare anche il magistrato dell’accusa, che ha chiesto l’assoluzione della detenuta, confermata poi dal giudice.
Dai commenti di qualche avvocato locale presente in aula, pare che le guardie del carcere di L’Aquila siano di denuncia facile. Così questi processi per loro costituiscono un ulteriore modo per mortificare l’integrità di chi, nonostante l’isolamento, è ancora animato da moti di ribellione contro vessazioni continue. Per noi questi processi sono serviti a far emergere, anche se in videoconferenza, la parola negata a chi è detenuto in 41 bis e il coraggio di chi, rinchiuso in quel silenzio, resiste.
Terminate le udienze in gruppo ci si è spostate/i nel prato antistante le celle del 41bis del carcere cittadino, dove sono detenute in questo regime più di 100 persone. Anche questa volta al nostro arrivo abbiamo visto sventolare pezzi di stoffe dalle bocche di lupo delle finestre delle celle (chiamate in tribunale camere detentive, sic!). Diversi gli interventi che si sono alternati all’amplificazione, tesi a raccontare lo svolgimento della giornata fuori da quelle mura e l’importanza del sostegno alle lotte dei/delle detenuti/e.
É stato ribadito, infine, il fatto che continueremo a porre la nostra attenzione sulla questione dei regimi di isolamento speciale. Non solo perché rappresentano la punta dell’iceberg del sistema repressivo ma perché, e tutt’altro che simbolicamente, sempre più persone ne vengono colpite: attraverso la detenzione in regime speciale – sia essa 41-bis o Alta Sicurezza – oppure con tutti gli altri istituti di cui l’amministrazione penitenziaria si avvale per il “mantenimento dell’ordine e della sicurezza”. Tra questi, non ultimo, il regime di sorveglianza particolare, il 14-bis, il cosiddetto isolamento punitivo. Strumento, questo, che sempre più viene utilizzato contro quei detenuti e quelle detenute che, genericamente, l’amministrazione ritiene “turbino l’ordine negli istituti”. Lo stesso provvedimento, che si concretizza con ulteriori restrizioni nelle restrizioni, cui sono sottoposti/e molti/e detenuti/e, conosciuti e non, e al quale sarebbe stata destinata anche Nadia se non fosse stata assolta in questo processo.
Ecco l’importanza, ribadita di fronte al carcere, di dare visibilità a manovre di questo tipo, di non lasciare isolato/a nessuno/a nelle aule di tribunale. E lo sprono a far emergere, attraverso tentativi di corrispondenza, le situazioni specifiche che il D.A.P. (dipartimento di amministrazione penitenziaria) tenta di tombare, unitamente alle persone che sono rinchiuse all’interno delle galere come quella de L’Aquila. A presto altre iniziative.
Di seguito, la difficile trascrizione della dichiarazione spontanea fatta da Nadia durante l’udienza, le cui parole, anche se spesso rese incomprensibili dal grottesco filtro della videoconferenza, sono lucide e risolute, e delle arringhe conclusive delle avvocate della difesa, fatte in aula e ben più udibili.
Dichiarazione in videoconferenza di Nadia
Giudice: L’imputata ha ascoltato le dichiarazioni della testimone dell’accusa, no?!?….Molto bene. Se non ricordo male, prima che dichiari la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, lei aveva chiesto di voler rendere dichiarazioni spontanee. Conferma, è necessario o cosa vuole fare?
Nadia: …
Giudice: Non sentiamo… Se le date il microfono grazie.
Nadia: Buongiorno, sì volevo dire, però magari dopo l’arringa del PM.
Giudice: No… le dichiarazioni o le fa ora, dopo la chiusura del dibattimento ci sono solo le conclusioni, non può più intervenire. Quindi adesso possiamo chiudere con la testimonianza della teste Gallico per procedere alla conclusione del processo… però lei..
Nadia: E allora preferisco… e allora preferisco farle queste dichiarazioni, anche se…
Giudice: È necessario… anzi lei…
Nadia: No, io le farei, perché comunque qualcosa avrei da dire…
Giudice: Ne ha facoltà. L’unica cosa che vorrei ricordarle, le dichiarazioni spontanee devono essere attinenti al… diciamo all’imputazione e non devono intralciare l’istituzione dibattimentale… gliel’ho già ricordato altre volte… prego.
Nadia: Dubito che possano intralciare il dibattimento e penso anche che da un punto di vista contenutistico quello che è successo delle sei volte… in cui io ho effettuato la battitura, perché io non l’ho mai negata, anzi… al contrario. A confermazione del fatto che questa battitura non è stata fatta soltanto quelle sei volte, ma in altre quaranta e più volte, avete tutte le notifiche di sanzioni disciplinari che ho avuto. Le questioni diciamo che nascono da o che sono collegate afferenti a materiali inevitabilmente lo sono, perché quello che è stato il motivo di questa protesta, che è stata una protesta prolungata per sei mesi, fatta per la sottrazione di materiale cartaceo dalla mia cella. Una sottrazione di materiale cartaceo che includeva anche atti giudiziari che però agli occhi della polizia penitenziaria erano esclusivamente pensiero mio, dal momento che erano presentate in occasione di processi da parte mia o da parte di miei compagni, in altri processi, e quindi non degni di quella tutela diciamo di cui comunque godono gli atti giudiziari detenuti in cella. E che nel momento in cui invece mi furono restituiti, motivarono l’interruzione della protesta e dovete saperlo una protesta chiaramente contro il personale penitenziario o chiunque che aveva comandato loro di farlo e che non aveva più motivo di esistere nel momento in cui il problema materiale era finito…
Che cosa c’è dietro tutto quello che è successo? Appunto il motivo della denuncia è il presunto disturbo del sonno, della quiete insomma degli altri detenuti. Questo disturbo è un disturbo che a me non è stato testimoniato dai fatti. Certo io non è che posso dire che magari qualcuno si possa essere lamentato in privato con qualcuno, ma certamente non l’ha fatto in pubblico, perché se l’avesse fatto io avrei cercato di organizzare la protesta in termini… certamente non l’avrei interrotta, ma l’avrei organizzata diversamente. Questo presunto disturbo della quiete, non perché non potessi pensare che il rumore non potesse dare fastidio, ma se per questo noi abbiamo avuto anche delle proteste perché è cambiato l’orario di accensione e spegnimento delle televisioni, che prima venivano spente alle tre di notte, ora sono spente a mezzanotte e ci sono state delle proteste notturne cioè alla mezzanotte effettuate da una parte del maschile e anche se io non mi sono sognata né nessun’altra si è sognata, di lamentarsi del fatto che altri prigionieri facessero questa protesta, perché se si ritiene che è giusto difendere i propri diritti, chiaramente si è d’accordo a prescindere e si sopporta il fastidio che si può avere, un fastidio comunque limitato, rispetto a quello che può capitarci in termini di non tutela dei nostri diritti in una condizione in cui l’integrità personale è, diciamo, soggetta a interpretazioni.
E quando dico integrità personale e qui… è impossibile non farlo e qui invece è necessario averci dei criteri in mente. Lo dico anche da me, nel senso che io stessa ho dovuto valutare quale fosse una protesta opportuna e fin dove mi potessi spingere naturalmente, non per quelle che potevano essere le conseguenze che ricadono su di te, ma per quello che è giusto e proporzionato fare. Appunto quando si parla di integrità personale chiaramente per me, mi riferisco, per quello che è la mia soggettività, non soltanto la mia incolumità fisica e nemmeno la mia sopravvivenza, come può essere ritenuto in parte del diritto che si è andato affermando in questi anni o addirittura meno che sopravvivenza come in parte in ambito anglosassone, che abbiamo visto, ci può essere il fenomeno degli omicidi di Stato consentiti da una commissione di giuristi che segregano.
G: …rimanere sui fatti.
N: Integrità personale per me include anche tutto quello che sono soggettivamente, quello che penso.
G: atteniamoci sempre alla rubrica d’imputazione
Avv: Mi scusi Giudice, sta spiegando le ragioni alla base della protesta e credo che sia un elemento fondamentale per capire se…
N: Perché il motivo della mia opposizione al decreto è stata la sostanziale necessità della protesta, non il fatto che io non l’avessi compiuta e quindi è ovvio che ora io voglia argomentare il motivo della sua legittimità e trovo il motivo della sua legittimità sostanziale nel fatto che io comunque ho difeso la mia integrità soggettiva e l’integrità soggettiva sappiamo che nel contesto del 41bis è dubbio che cosa significhi, perché nel momento in cui a me è vietato di parlare così come lo è alle altre detenute, proprio ieri sono stati fatti dei rapporti disciplinari perché qualcuno del personale penitenziario ha ritenuto che una detenuta di un gruppo di segregazione parlasse con un’altra detenuta di un altro gruppo di segregazione, dopo di che non è detto che l’abbiano fatto davvero perché la voce si diffonde e non è che si capisce bene dove’è diretta, oppure come il rumore si è diffuso in occasione delle proteste, ma a me nessuno è potuto venire a dirmi “guarda mi stai disturbando, non lo fare” E quindi io non è che posso presumere che ci sia un disturbo per il solo fatto che c’è in atto una protesta, perché come è successo tante altre volte, questo non ha arrecato questo disturbo a quanto pare o comunque non l’ha arrecato tale da essere un illecito penale, perché come abbiamo visto per 40 e più altre volte non lo è stato, nonostante questa mia pratica sia stata sanzionata più di 50 volte ma solo 6 sono state denunciate al tribunale.
Allora se appunto non viene rispettata l’integrità soggettiva, quindi non solo fisica, non solo l’incolumità fisica del prigioniero, dal momento che invece ognuno di noi un soggetto è, è naturale che si difenda e che metta in atto le pratiche che sono possibili e ritiene proporzionate per difendere la propria integrità. Qui chiaramente si tratta di criteri che ognuno ha per definirla. Il legislatore o comunque sia l’Esecutivo non ha lo stesso criterio che ho io di integrità soggettiva, perché ha ritenuto possibile vietare la parola e finora non c’è stata nessuna pronuncia da parte di nessuna istanza giudiziaria superiore che dicesse sì è giusto non è giusto quello che ha fatto il legislatore nel 2009 quando ha vietato la parola a varie persone perché questo è quello che c’è. Ed è questo il motivo che ha…
G: Chiedo scusa. Lei ha dato la sua versione dei fatti per quanto concerne la contestazione e credo che parlare adesso di legislatori, la parola e quant’altro non credo sia una cosa attinente all’argomentazione giuridica e poi rischiamo di andare come dire… ecco, non mi piace interrompere e togliere la parola però…
N: Signor Giudice, ma se il legislatore non avesse vietato la parola a me qualcuno me l’avrebbe detto che stavo disturbando ad esempio.
G: È chiaro, ha spiegato benissimo
N: Quindi se ho citato il fatto del legislatore, insomma, c’è un’attinenza molto specifica e puntuale su quello che sta succedendo in quest’aula, o no? Purtroppo le cose sono andate diffondendosi in termini così antigiuridici che uno ne parla per forza del legislatore. Non mi sembra di stare forzando più di tanto. Anzi mi sembra che la forzatura l’abbia fatta il legislatore. Dopodiché appunto qui stiamo ognuno con il proprio modo di concepire quella che è l’integrità personale, quella che non è l’integrità personale. Quindi purtroppo c’è una necessità di prendere posizione anche su quest’aspetto che riguarda i fatti per come si possono valutare. Per questo io difendo il mio diritto, ma anche il mio dovere. Perché non solo è mio diritto difendere la mia integrità personale ma è anche un dovere politico perché io sono una rivoluzionaria e chiaramente non ammetto che ci sia un tentativo di coercire la soggettività altrui. Questo non lo ammetto e quindi è mio dovere anche difenderlo da un punto di vista sociale.
G: Va bene grazie.
Applausi
Interventi conclusivi delle avvocate della difesa
Avv. Carla Serra.
Questo processo trae la sua origine appunto da una battitura di protesta con una svolta effettuata con una bottiglia di plastica da parte della Lioce, in quanto le erano stati sequestrati degli atti processuali, pertanto è terminata esattamente nel momento in cui questi atti le sono stati restituiti. Occorre avere presente che tutti gli episodi di battitura hanno originato delle altrettante sanzioni disciplinari, che lei giudice ha in atti, perché appunto hanno formato oggetto di produzione documentale, ma non invece tutti gli episodi di protesta sono poi arrivati a processo. Solo sei tra questi episodi hanno generato questo processo.
Ma, questa bottiglietta di plastica ha fatto cosi tanto rumore ed ha avuto cosi tanta forza da aver scoperchiato il vaso di pandora da cui sono fuoriusciti prepotentemente tutti i mali del regime speciale, che oggi è il vero imputato di questo processo, non la Lioce, ma il regime speciale.
Perché un regime che vieta l’uso della parola, cosi come pocanzi ha affermato la Lioce, tanto che il reato che oggi le viene contestato diventa un reato impossibile, proprio perché le detenute non avevano la possibilità di comunicare direttamente con la Lioce, né la Lioce poteva avere consapevolezza e conoscere la percezione di disturbo che stava arrecando alle altre detenute e alle altre compagne. Pertanto, questo regime compie un avvitamento su sé stesso tale da implodere in tutti i suoi aspetti parossistici. Quindi oggi giudice lei è chiamato a sindacare, io ritengo a giudicare non solo, anzi aggiungerei, non tanto la condotta di disturbo, ma le strutture, le esasperazioni di un regime detentivo che è negli anni nel silenzio pressoché assoluto di tutto il mondo giuridico, ha violato sistematicamente i diritti umani, quelli dal cui rispetto dipende non soltanto la vita delle singole persone, ma la vita di una società civile. Perché quando si ledono i diritti fondamentali le prerogative di una persona cosi pervasivamente, prima o poi si è chiamati a renderne conto. Perché prima o poi questa limitazione, questa vessazione produce degli effetti dirompenti. E per questo che questo processo nato da un reato, uso questo termine, ma non per sminuire il suo ruolo… “Bagatellare”, è diventato portatore di questioni capaci di travolgere la tenuta di una civiltà giuridica e democratica prima ancora. Un regime che in una progressione direi quasi crescente di vessazioni e di soprusi è giunto al parossismo di vietare ad un essere umano l’uso della parola, che è una prerogativa coessenziale della natura umana e quindi si riverbera in questo processo nella misura in cui lei, signor giudice, dovrà ritenere e sostenere nella sua motivazione che il reato contestato alla Lioce, escluso il limine, proprio nei sui elementi oggettivi e soggettivi, dà l’esistenza nel nostro ordimento di una regola di tortura. perché come altro può essere definita una disposizione che vieta a delle persone in isolamento costante, continuo da anni per quanto riguarda la Lioce da 15 anni, di comunicare tra loro anche solo per scambiarsi un saluto o anche solo per dirsi smetti di sbattere perché mi stai disturbando. Che impedisce un’azione, appunto ripeto, che per natura umana è un’azione incoercibile, la parola coessenziale a ogni essere umano. Ci distingue dagli animali la parola. E se è vero come è vero che questo è un reto impossibile, o scelga lei, che “il fatto non costituisce reato”, perché il fatto c’è, quello della battitura; perché appunto la Lioce non poteva avere alcuna consapevolezza della percezione di stare arrecando disturbo alle compagne; perché appunto in ossequia a quel divieto non comunicano mai, per timore ovviamente che ci sia una sanzione disciplinare nei loro confronti; è del pari vero quindi che nel nostro ordinamento si è fatta spazio una norma, un regime disumano, una tortura che ha portato con sé degli effetti così tanto, come dire.. devastanti, che oggi sono, come dire… usciti dalla cella, e sono arrivati in questo processo e per questo che lei, appunto essendo comunque un processo da cui è emersa la vera natura vessatoria, la vera natura di tortura di questo regime; lei dovrà nella sua motivazione quando ovviamente darà atto del fatto che il reato è un reato impossibile, spiegare ovviamente le ragioni per le quali questo reato non può esistere. E cosi concludo, grazie.
Avv. Caterina Calia.
Giudice, davvero ho poco da aggiungere, non perché’ non ci sarebbe da aggiungere, ma perché naturalmente siamo in una aula dove tutto è stato detto da parte della collega e non è che posso entrare ancora di più nel merito di questa vicenda, però chiaramente condivido tutto quello che la collega ha detto e ritengo che il suo ruolo all’interno di questo processo sia importantissimo perché in questa visione distorta e applicativa del 41 bis che ha dato luogo ad una serie di soprusi che non sono neanche legiferati, ma che di volta in volta, in base all’interpretazione che ne viene data all’interno dei singoli istituti… cioè io credo che già oggi e tutti i giorni e tutte le volte che ci sono state le udienze abbiamo avuto un riscontro a questo, non è solo la Lioce che viene sanzionata, ma ci sono tutta una serie di condotte che arrivano davanti ai giudici ad intralciare, questo sì, la giustizia. Se ne dovessero occupare un pochino in via Arenula [A Roma, sede del D.A.P.], quelli che dicono tanto no… che si parla del fatto che i processi non vengono fatti… Quanti soldi sono stati spesi e vengono spesi per sanzionare condotte che non sono condotte di reato. Perché poi a seguire ci sono appunto il danneggiamento: cioè non esiste più neanche l’usura in carcere perché se si rompe una sedia, si finisce davanti al giudice per reato di danneggiamento. Come se non si rompono le cose anche nelle nostre case, figuriamoci in istituti fatiscenti dove ci sono ancora gli sportelletti e gli sgabelli di 40 anni fa, perché l’arredo è quello dell’entrata in vigore della riforma penitenziaria. Quindi bisogna misurarsi, non si può dire questo non fa parte del processo, perché tutto quello che non faceva parte del processo è stato mandato a processo ed è stato mandato per una logica e per un interesse ben preciso che era l’applicazione del 14 bis. Si voleva applicare alla Lioce, non bastasse il fatto che è da 15 anni in isolamento praticamente totale, in cui ogni sua minima forma di resistenza e di ribadire la propria integrità personale, appunto quello che ci ha già detto direttamente la Lioce, e non ci devo ritornare. Tutto questo naturalmente non è permesso all’interno delle carceri di questo paese democratico, quelle in regime di 41 bis. E allora bisogna piegare ancora di più le persone, le persone non devono neanche osare di utilizzare uno strumento che storicamente appartiene ai detenuti e non viene sanzionato in alcun modo [si riferisce alla battitura] … Il magistrato di sorveglianza annulla anche le sanzioni. Intanto le sanzioni disciplinari vengono applicate continuamente dall’istituto del qui parliamo specificamente dell’istituto dell’Aquila e c’è una finalità, c’è una finalità in un foglio che è già agli atti, che è stato depositato in cui si dice: “si ripropone inoltre sulla base anche dei precedenti disciplinari della detenuta Lioce Nadia Desdemona l’avvio dell’iter procedurale per l’applicazione del regime particolare di cui all’articolo 14 bis” della legge del ‘75. Quindi questa è la finalità. E allora non solo vi è un uso distorto e una applicazione come quella che ha illustrato la collega, appunto fino ad arrivare alla segregazione della parola, ma vi è un uso strumentale anche dell’autorità giudiziaria, perché si chiede una pronuncia e si mandano gli atti come se si trattasse appunto di un illecito penale all’autorità giudiziaria perché poi si abbia la possibilità di applicare un istituto ulteriore ed ancora più gravoso rispetto a quello che è il 41 bis, e cioè il 14 bis. Quindi io credo che di fronte a questo ci debba essere anche un moto di analizzare complessivamente cioè non limitarsi al segmento che viene portata all’attenzione di volta in volta, ma capire quale è il progetto di annientamento che viene portato dall’autorità amministrativa, nello specifico dal carcere dell’aquila, attraverso appunto dei rapporti disciplinari che vengono elevati ogni giorno e che non sono stati confermati, ma che sono stati generici … non voglio parlare della Gallico [Detenuta in 41 bis all’Aquila e testimone nel processo ndc] . Perché cosa ci ha detto la Gallico nella sua testimonianza? Possiamo dire così: semplicisticamente omertosa perché è calabrese? Quindi che cosa ci doveva dire la Gallico? La Gallico dice una cosa importante, la Gallico è in quel reparto dal 2014 e non ha mai visto in faccia la Lioce. Stiamo parlando di una sezione che è quanto quest’aula e qui siamo arrivati ad un livello di segregazione in nome “dell’Ordine e della sicurezza” dell’istituto, ecco perché c’era un po’ di rimostranza anche rispetto a questi concetti che sono evanescenti quanto limitativi sempre più delle libertà e in questa direzione stiamo andando in questo paese. E allora appunto, se la Gallico in 4 anni non ha mai visto il viso della Lioce di cosa stiamo parlando di segregazione totale? Di fronte a questo è legittimo o non è legittimo? questa è la domanda. Aldilà del disturbo perché è la finalità, è legittimo o non è legittimo protestare e cosa e in che modo si può protestare legittimamente senza ledere quello che ha detto la Lioce, la proporzionalità tra quella che era la sua integrità violata, sequestro nelle carte processuali e questo lo ha detto la Santoponte [agente dei G.O.M. chiamata a testimoniare]: nel momento in cui le ho restituito le carte processuali è finita la protesta della Lioce. E cosi come ci è stata riferita la questione del phon, le sono state fatte sanzioni disciplinari addirittura ponendo in dubbio il fatto che lei curasse la propria persona, quindi un’integrità totale alla propria soggettività, alla persona addirittura supponendo che non si lavasse, che non fosse abbastanza curata, perché non era andata in doccia e si era lavata con le bottiglie dentro la cella perché tanto la doccia… L’acqua era fredda, il phon non funzionava, cosa ammessa sempre dalla Santoponte, che il phon non funzionava quindi era inutile andare a fare la doccia. Queste erano le ragioni. C’era sempre una congruità comunque. E allora questo va detto, che la battitura è l’ultima arma rimasta di protesta pacifica e legittima nelle mani dei detenuti. Io poi se è possibili vorrei anche produrre il capitolo di questo libro scritto da Alessio Attanasio “L’inferno dei regimi differenziati”, dove si parla proprio delle battiture. Le battiture vengono fatte continuamente dentro le carceri e nessuno si sogna mai di denunciare penalmente chi fa la battitura. Intanto perché il disturbo non è agli altri detenuti, perché i detenuti lo sanno tutti la praticano, anche le detenute al 41 bis dell’Aquila l’anno praticata; per cui il disturbo semmai è nei confronti dell’amministrazione. Ma in realtà questo distorcere le cose, volerlo utilizzare soltanto per potere applicare regimi ancora più pesanti e di annientamento totale, perché nessuno deve osare nemmeno. Divieto di parola, ma divieto di qualsiasi forma di protesta anche legittima rispetto a quelli che sono stati riconosciuti dalla testimone, che è stata sentita qua, della polizia penitenziaria, come un abuso. Dal mese di marzo fino al mese di settembre le sono state sottratte illegittimamente le carte processuali, quindi era un abuso e allora va riconosciuto non tanto e non solo che non c’era la volontà di arrecare, ma che c’era alla base dell’atto posto in essere dalla Lioce che c’erano una serie di atti illegittimi della pubblica amministrazione. Perché questo è quanto è successo. Io chiedo quindi, naturalmente mi riporto alle richieste già fatte dalla collega che venga assolta non ai sensi del secondo comma, ma ai sensi del primo comma, perché qui non siamo venuti per perdere del tempo, la Lioce ha un ergastolo. Il problema è che deve, il giudice, intervenire in questo momento per stabilire anche dei limiti e dire che è stata una denuncia del tutto pretestuosa in qualche maniera e quindi in quanto nessuno è risuscito a dimostrare, non solo il disturbo della quiete, ma è emerso all’interno del processo che l’azione della Lioce era legittima perché le sono state sottratte illegittimamente le carte processuali cosa che non poteva essere fatta.
L’Aquila 28 settembre 2018 presidio al Tribunale e al carcere: 41bis=tortura
28 SETTEMBRE 2018, L’AQUILA: IL SILENZIO È COMPLICITÀ!
Il 28 settembre a L’Aquila si terrà la quinta udienza contro Nadia Lioce, rinchiusa dal 2005 in regime di 41bis.
In questo processo, le vengono contestate delle battiture (effettuate due volte al giorno, con una bottiglia di plastica e della durata di mezz’ora l’una) iniziate a marzo del 2015 a seguito della sottrazione, durante le perquisizioni in cella, di materiale cartaceo, corrispondenza e atti giudiziari. Nadia concluse la sua protesta nel settembre del 2015 quando il materiale le fu parzialmente riconsegnato.
L’accusa è quella di “turbamento della quiete carceraria”.
Il fondamento principe del regime carcerario del 41bis è l’isolamento, non solo verso l’esterno (attraverso la drastica riduzione di corrispondenza epistolare, colloqui, telefonate, letture e quant’altro), ma anche tra chi è lì rinchiuso/a.
Non è di conseguenza, affatto facile venire a conoscenza di quanto accade all’interno di questo regime speciale, isolato anche dal resto della struttura carceraria in cui quelle stesse sezioni si trovano.
E’, infatti, solo grazie alla decisione dei solidali presenti in aula, durante la scorsa udienza del 4 maggio, di restare e seguire i processi successivi a quello di Nadia, che si è avuto modo di venire a conoscenza di altre forme individuali di resistenza messe in atto da altri detenuti in 41bis nonché di una battitura collettiva, sempre nel carcere de L’Aquila, a seguito del divieto di tenere la televisione accesa oltre la mezzanotte. I detenuti tutti collegati in videoconferenza, da differenti carceri (in quanto nel frattempo trasferiti da quello de L’Aquila), si trovavano tutti a processo per una serie di gesti di insubordinazione rispetto all’ordinamento penitenziario, lo stesso che dispone: 23 ore su 24 di isolamento in cella, una sola ora di colloquio al mese con vetro divisorio, l’interdizione da tutti i cosiddetti benefici, l’impossibilità di ricevere libri e riviste direttamente dall’esterno, di cucinare in cella, …solo per citare alcune delle restrizioni.
Tra i divieti anche quello del “diritto di parola”.
Ed è per questo motivo che vogliamo dare parola a Nadia, riportando alcuni stralci di un suo documento depositato come parte della memoria difensiva in questo processo.
“…La legge nel definire “le misure eccezionali” (quale il 41bis è n.d.r.) rispetto all’ordinamento non ha mai citato limiti minimi, con cui di norma si asseriscono le condizioni garantite per ogni condizione della prigionia, ma solo massimi.
Ad esempio: le ore di colloquio, di aria, di saletta, i chilogrammi e il numero dei pacchi, i capi di vestiario e i generi alimentari e di conforto detenibili in cella… sono tutti limiti non superabili. Le ore all’aperto – una all’aria, l’altra in saletta – sono “non superiori a due”. Cioè, mai condizioni garantite, proprio perché è stato un regime concepito come una eccezione (e lo è) rispetto ad una normalità… Questa serie di peculiarità incidono su tutti gli aspetti della vita quotidiana…. Ognuno di questi aspetti delle necessità, condizioni e disponibilità personali può essere investito, e concretamente lo è stato e lo è, da un regime ulteriormente restrittivo, quando in modo “regolamentato” quando nella pratica provocatoria e nella finalità vessatoria che voglia essere messa in atto ad arbitrio, incidendo in modo significativo sulla vivibilità quotidiana della prigionia….
La sottoscritta approfondirà ora le condizioni particolari del regime di 41 bis in cui si sono collocati i fatti in oggetto, specificando cosa siano i gruppi, partendo da quello che sono diventati.
La legge del 2009 restringe i “gruppi”: da 5 componenti – al massimo – li riduce a 4… Stabilisce anche il divieto di comunicare tra appartenenti a gruppi diversi.
In pratica, con questo slittamento, i “gruppi” diventano “gruppi di segregazione” che escludono tutti gli altri. Prima erano limitati ad un’aggregazione di 5 persone, per un’asserita garanzia di controllo, ora la vita in ogni sua espressione, anche verbale, non deve fuoriuscire dal gruppo di assegnazione (ridotto ad un massimo di 4 persone).
Non un “buongiorno” può essere scambiato.
In ogni caso, ricostruendo gli avvenimenti, “la parola” segregata fu in realtà introdotta già da una circolare ministeriale nell’agosto 2008, cioè circa 10 anni fa….
La “parola”, ovvero quella facoltà innata del genere umano che storicamente presso un po’ tutte le civiltà ne tipicizza la dignità rispetto alle altre specie animali, viene criminalizzata in se stessa… verso chiunque altro “consentisse” al detenuto in 41 bis di “comunicare” con “l’esterno” (presumibilmente anche del gruppo) – dal personale penitenziario, all’avvocato, al familiare, a chiunque solidarizzi – la previsione legislativa del 2009 è l’incriminazione penale…
La particolarità della sezione femminile 41 bis (l’unica femminile è appunto a L’Aquila n.d.r.) è ora in buona parte dovuta alla scarsità di detenute, un dato di fatto che di per sé si traduce in una pressione più elevata, e che consente di gestire la frequentazione alternata dei comuni passeggi e della saletta, anche formando “gruppi” di due persone.
E poiché come prima opzione l’amministrazione privilegia la composizione di gruppi di numero minimo di persone, i “gruppi”, salvo cause di forza maggiore, sono sempre di due donne.
I gruppi di due persone nella vita civile si chiamano coppie.
I gruppi di 2-3 persone, inoltre, erano limitati alle “aree riservate”, cosi dette perché braccetti separati “monogruppo”, isolati dagli altri e con un trattamento più duro, fino al 2009 presenti in poche unità per carcere ove fossero ubicate.
…di fatto con la legge del 2009, “l’area riservata” è diventata il modulo segregativo della popolazione detenuta al 41 bis.
…Come si può intuire, i mini gruppi di 2 persone sono la composizione a massimo condizionamento reciproco. Ad esempio offrono la possibilità con una sanzione di erogarne informalmente 2. È quello che sarebbe successo alla sventurata detenuta che fosse capitata nel gruppo con la sottoscritta, anche dall’aprile 2015 all’ottobre 2017, quando avrebbe dovuto restare sola al passo delle sanzioni scontate dalla sottoscritta per la protesta effettuata dei fatti di un segmento della quale qui si discute.
E invece non è successo perché la sottoscritta, anche per senso di responsabilità verso le altre detenute, all’atto del trasferimento in una sezione più grande in grado di custodire ulteriori detenute sopravvenute, ha scelto di non condividere gruppi con nessuna, ovvero dal gennaio 2013 a tutt’oggi.
…Perché battiture delle sbarre sono sempre state fatte collettivamente, e non, per periodi di mesi e anche di anni e per più volte al giorno ognuna di 10-15 minuti, la qual cosa autorizzava a ritenere che ce ne fosse una pacifica accettazione…Perché la sottoscritta non ha mai sentito nessuna lamentarsi né avrebbe potuto sapere di una lagnanza per comunicazione da qualche detenuta la cui quiete fosse stata disturbata, a causa del divieto di parlarsi di cui sopra, come asserito invece da terzi, interessati perché destinatari della protesta”.
Riteniamo che questi stralci diano l’esatta misura del fine totalmente segregativo insito nell’applicazione di questo regime. Strumento ritorsivo e di annichilimento della volontà e dignità della persone a cui è applicato. E poiché, per altro, tale condizione può aver fine solo attraverso la collaborazione con lo stato e le sue forze repressive, ecco che definire il 41bis uno dei moderni strumenti di tortura, non può avere il sapore di una spropositata enfatizzazione.
Se poi si ha modo di leggere gli atti redatti dagli organi di polizia, attestanti la necessità della proroga del 41bis (ogni 2 anni tale misura dovrebbe essere rivalutata e la competenza è di un unico Tribunale su tutto il territorio nazionale), si comprende fino in fondo quanto (seppur nelle mille difficoltà dovute proprio a tutte le restrizioni) il mantenimento di rapporti affettivi, di vicinanza e solidarietà diventino motivi per la richiesta e decisione di proroga dell’applicazione della misura.
In particolare così si legge per Nadia Lioce, per cui, tra i motivi di proroga, vi sono inclusi: la presenza in aula di chi ha scelto di non lasciarla sola nella sua lotta e di sostenerla facendosi anche megafono che rompa il silenzio assordante in cui si vuole seppellire chi è costretto e costretta, in 41bis; la volontà di seppellire nell’isolamento istanze radicali di fronte all’acuirsi della crisi, anche a monito per chi da fuori si oppone a discriminazioni, guerre, sfruttamento e oppressione in maniera potenzialmente rivoluzionaria, cosa che palesa ulteriormente la natura del 41 bis come strumento di deterrenza delle lotte.
La campagna “Pagine contro la tortura”, nata nel 2015 a seguito dell’applicazione di una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria che impediva alle persone ristrette in questi circuiti di ricevere dall’esterno libri e tutto quanto relativo alla lettura e allo studio (salvo costose e farraginose modalità di acquisto attraverso l’amministrazione del carcere) ha sin da subito intrapreso un percorso di disvelamento del 41bis- sempre presentato, alla così detta opinione pubblica, come strumento necessario ai fini della democratica lotta alla criminalità organizzata- quale strumento repressivo che detta i parametri di applicazione di sempre nuove e vessatorie misure di regimentazione all’interno delle galere, a prescindere che siano sezioni comuni o meno.
Ne è un esempio il processo in videoconferenza, inizialmente previsto in via “eccezionale” per gli/le imputati/e detenute in regime di 41bis e divenuto, con la legge del 23 giugno 2017, “normale” (salvo particolari e motivate deroghe) per tutti i processi per reati di così detta “pericolosità sociale” e poi oggi esteso ai e alle richiedenti asilo.
Ecco perché la lotta contro il regime di 41 bis riguarda noi tutti/e, e in prima persona. Tutti/e quelli/e che vorrebbero essere si, pericolosi per la cosiddetta stabilità sociale, per la irregimentazione verso cui la società stessa in cui viviamo è orientata, per la sua necessità di controllo che di fatto oggi la caratterizza… e lascia sempre meno spazi agibili di libertà. Per la società-galera di cui sempre si parla per descrivere ciò che ci circonda e di cui il 41 bis nelle sue forme di sperimentazione e vessazione ne rappresenta la punta di diamante.
Se il 41 bis è la sperimentazione normata della tortura, finalizzata all’annientamento, personale e sociale, ed ogni galera è specchio della società, a quando le conseguenze di questo andante per noi tutti e tutte?
Ebbene rimanere a guardare in silenzio cosa ci stanno facendo non fa parte del ventaglio delle possibilità che ci siamo dati/e. Né delle nostre scelte etiche.
Il 28 settembre 2018 saremo a L’Aquila, al fianco di chi si è permesso di alzare la voce, e la testa, contro le condizioni del sistema-regime a 41bis, nel giorno in cui, come da calendario giudiziario, se ne celebreranno i processi. I detenuti per cui si terranno le udienze non sono pochi, fra questi anche la compagna Nadia Lioce.
Ore 9:00 appuntamento presso il tribunale de L’Aquila
Dalle ore 14:00 Presidio al Carcere de L’Aquila
SETTEMBRE 2018
PagineControLaTortura
Per informazioni sul pullman mail: 28settembre@gmail.com